14 maggio 2026
Promemoria sugli adempimenti di efficienza energetica a carico delle imprese Elettrivore e Gasivore
Si ricorda che le società incluse nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (c.d. "elettrivore"), ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, e della delibera ARERA 619/2023/R/eel, sono tenute a conformarsi agli obblighi in materia di efficienza energetica introdotti dal decreto MASE n. 256 del 10 luglio 2024. In questo quadro, l’azienda deve innanzitutto essere dotata di una Diagnosi Energetica conforme al D. Lgs. 102/2014, da rinnovare con cadenza quadriennale.
A tale requisito si aggiunge l’obbligo di soddisfare almeno una delle condizioni (c.d. “green conditionalities”) individuate dalla normativa, vale a dire:
attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di Diagnosi Energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 % del proprio fabbisogno (prelievo da rete più autoconsumo) con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.
L'ENEA ha peraltro precisato che tali disposizioni non eliminano né modificano gli obblighi già previsti dal D. Lgs. 102/2014 e s.m.i., ma operano in aggiunta agli stessi. Resta quindi applicabile l’articolo 8, comma 3, secondo cui le imprese energivore devono "dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle Diagnosi stesse o, in alternativa, adottare Sistemi di Gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una Diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella Diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso". Si precisa inoltre che tale obbligo deve essere rispettato per ciascun sito sottoposto a Diagnosi Energetica.
Pertanto, per le sole imprese che hanno optato per l’opzione A) delle green conditionality e che hanno già intrapreso delle azioni di miglioramento dell’efficienza energetica, l’adempimento può considerarsi già assolto.
Diversamente, le imprese - prive di Sistema di Gestione ISO 50001 - che risultano conformi alla green conditionality opzione A) senza aver eseguito interventi, in quanto nella Diagnosi non risultano presenti misure con tempo di ritorno pari o inferiore a tre anni, così come le imprese che hanno aderito alla green conditionality opzioni B) o C), devono programmare l’attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza riportati nell’ultima Diagnosi Energetica entro la successiva Diagnosi.
In caso di ispezione o controllo, qualora venga rilevato il mancato rispetto di tale obbligo, le imprese a forte consumo di energia che non abbiano eseguito almeno uno degli interventi di efficienza previsti nella Diagnosi Energetica oppure che, in alternativa, non abbiano implementato un Sistema di Gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 tra una Diagnosi e la successiva, possono essere assoggettate a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 Euro.
Con riferimento invece alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore"), si ricorda che il DM 541/2021, che disciplina il relativo meccanismo agevolativo, impone l’adozione di misure volte a promuovere un uso efficiente dell’energia in conformità al D. Lgs. 102/2014. L’azienda deve quindi disporre di una Certificazione ISO 50001 oppure di una Diagnosi Energetica valida. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della sola Diagnosi, è necessario che venga realizzato almeno uno degli interventi di efficienza individuati nella Diagnosi medesima nel periodo compreso tra quella disponibile e quella successiva, dandone adeguato riscontro nella Diagnosi seguente. Qualora, durante le verifiche, venga accertata la mancata osservanza di tale adempimento, l’impresa sarà tenuta alla restituzione del beneficio agevolativo percepito.
Per eventuali approfondimenti si ricorda la possibilità di richiedere un appuntamento in videocall nell’ambito dello Sportello Energia, con prima disponibilità per la mattina del 27 maggio prossimo.
Si informa infine che è in fase di definizione un nuovo Accordo quadro del San Giulio coi partner consortili Energy Team SpA e Energy Saving SpA per la realizzazione delle Diagnosi Energetiche a condizioni privilegiate, che a breve sarà messo a disposizione delle aziende interessate.
Cordiali saluti
Marco Mainini
08 maggio 2026
Disponibili i Report di controllo fatture Gas relative al mese di Marzo 2026 – PDR principali
Segnaliamo che nella specifica sezione del sito del SAN GIULIO (SERVIZI/GAS NATURALE/SERVIZI FATTURE), per tutti i contatori PRINCIPALI integrati nell'attuale somministrazione consortile, è stato caricato il file di verifica del documento ufficiale di fatturazione, emesso dal fornitore Edison Energia SpA.
Eventuali chiarimenti o approfondimenti potranno essere richiesti al Consorzio, nella persona di Claudio Vassallo, disponibile telefonicamente al tel. n. 0322.836244 oppure al cell. n. 351.0420354 o eventualmente mediante posta elettronica all'indirizzo staff@consorziosangiulio.it.
Cordiali saluti
Segreteria SAN GIULIO S.C.r.l.