Società Energetica di

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Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Cod. Civ. e dell'art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 16.3.1999 n.79, una Società consortile a responsabilità limitata denominata:
"SAN GIULIO Società Consortile a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "SAN GIULIO S.c.r.l.".
 
Art. 2 - SEDE
La Società consortile ha sede in Novara.
 
Art. 3 - DURATA
La Società consortile ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
 
Art. 4 - OGGETTO
La Società consortile ha per oggetto l'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale, in nome e per conto dei Soci stessi, nella loro qualità di clienti idonei aventi i requisiti minimi di consumi energetici definiti dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare, la Società consortile, in nome e per conto dei Soci, potrà assumere, pianificare, gestire, amministrare e coordinare l'approvvigionamento e la ripartizione fra i Soci stessi di energia elettrica e gas naturale necessari a soddisfare i fabbisogni energetici dei relativi impianti utilizzatori, nonché promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei Soci, potendo la Società consortile partecipare a tale scopo anche a enti, comunque costituiti, aventi per oggetto la realizzazione delle suddette iniziative.
A tal fine, rientrano nell'oggetto sociale della Società consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza commerciale, legale, contrattuale e tecnica ai Soci consorziati nella negoziazione e stipulazione di contratti di somministrazione e vettoriamento di energia elettrica e gas naturale.
La Società consortile potrà rendere ogni servizio e compiere ogni operazione strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali nonché alla miglior efficienza delle attività di impresa dei Soci ed al loro coordinamento per quanto attiene alle attività di approvvigionamento ed impiego di energia elettrica e gas naturale.
La Società consortile potrà altresì compiere qualunque altra operazione commerciale, immobiliare o finanziaria, ivi inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi, che sarà ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il conseguimento degli scopi sociali nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società anche con oggetto non affine al proprio, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale e finanziaria.
 
Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci della società le aziende che risultino iscritte alla associazione "Confindustria Novara Vercelli Valsesia" e che dimostrino di possedere i requisiti minimi di consumo energetico stabilito periodicamente dall'Organo Amministrativo.
Possono altresì essere soci della società le holding che dimostrino di possedere i requisiti minimi di consumo energetico stabilito periodicamente dall'Organo Amministrativo tramite una loro partecipata che risulti iscritta alla associazione "Confindustria Novara Vercelli Valsesia.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente potranno essere socie altresì della "SAN GIULIO Società consortile a responsabilità limitata o in forma abbreviata "SAN GIULIO S.c.r.l.":
a) le aziende che risultino controllate ex art. 2359 1^ comma n. 1 C.C. ovvero che risultino, da risultanze del Registro delle Imprese, soggette a direzione e coordinamento secondo il disposto dell'articolo 2497 e seguenti C.C. da parte di aziende iscritte alla associazione "Confindustria Novara Vercelli Valsesia" e che dimostrino di possedere i requisiti minimi di consumo energetico stabilito periodicamente dall'Organo Amministrativo;
b) tutte le società "consorelle" di una società già socia, a condizione che ciascuna di esse sia posseduta almeno al 50% (cinquanta per cento) dalla medesima holding, ancorché quest'ultima
non sia socia tanto della "SAN GIULIO Società consortile a responsabilità limitata o in forma abbreviata "SAN GIULIO S.c.r.l." che delle Associazioni Confindustria Territoriali e che dimostrino di possedere i requisiti minimi di consumo energetico stabilito periodicamente dall'Organo Amministrativo.
In ogni caso dovranno essere rispettate le condizioni che risulteranno da apposito regolamento che potrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione.
Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società consortile, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese.
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore di Aziende in possesso dei requisiti di cui sopra e in ogni caso previo ottenimento del consenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà motivare per iscritto un eventuale diniego.
 
Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE
Oltre ai casi previsti per legge il socio potrà recedere nei soli casi di scioglimento o di cessazione definitiva, da qualunque causa determinata, dell'attività esercitata.
La dichiarazione di recesso dovrà essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione in forma scritta entro 300 (trecento) giorni prima dalla data di scadenza dei contratti consortili di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere e avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto consortile di fornitura energetica di riferimento.
Potrà essere escluso dalla Società il socio che perda i requisiti previsti dall’art. 5, comma 1°, e comma 2° lettere a e b) del presente statuto per la partecipazione alla società stessa.
In particolare, quanto ai requisiti minimi di consumo energetico, potrà essere escluso il socio che, in assenza di specifica richiesta di sospensione delle somministrazioni energetiche consortili, abbia ridotto nel corso dei due esercizi precedenti a quello in cui viene dichiarata l'esclusione i propri consumi energetici al di sotto della soglia minima periodicamente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione con una percentuale di tolleranza ulteriore stabilita periodicamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
La richiesta di sospensione delle somministrazioni energetiche consortili dovrà essere presentata mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 300 (trecento) giorni prima dalla data di scadenza dei contratti consortili di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere e avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto consortile di fornitura energetica di riferimento e potrà essere accettata dall'Organo Amministrativo per un periodo massimo di un biennio consecutivo.
Parimenti potrà essere escluso il socio moroso nel pagamento dei contributi consortili per un biennio consecutivo.
In tutti i casi di recesso o esclusione il socio avrà diritto alla liquidazione della sua quota in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale il recesso o l'esclusione si sono verificati. Tale liquidazione dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'approvazione del bilancio sopra specificato senza corresponsione di interessi.
 
Art. 7 - CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale della Società consortile è di euro 192.740,00 (centonovantaduemilasettecentoquaranta virgola zero zero) ed è suddiviso in tante quote quanti sono i soci.
L'assemblea del giorno 10 maggio 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), aumento da eseguirsi entro il giorno 10 maggio 2029 ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.
 
Art. 8 - REGOLAMENTI
Condizioni e modalità relative alle attività di approvvigionamento e ripartizione di energia elettrica e gas naturale svolte dalla Società consortile in favore dei Soci nonché relative alla fruizione dei servizi consortili da parte dei Soci stessi saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione al quale spetterà altresì stabilire, tenuto conto della partecipazione ai servizi consortili, l'entità dei contributi periodici od una tantum dovuti dai Soci ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ..
 
Art. 9 - ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE
Sono organi della Società consortile:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.
 
Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Registro delle Imprese competente.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione Europea.
Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'amministrazione con lettera raccomandata inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza o con telefax o messaggio di posta elettronica inviati almeno 5 giorni prima o con avviso consegnato a mano, che dovrà essere restituito da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.
Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa, anche per teleconferenza o videoconferenza, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica nonché l'organo di controllo ovvero il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico - se istituiti – sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Se gli amministratori o l'organo di controllo ovvero il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti che verranno posti in discussione.
Richiedendolo particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi e sia consentito:
- al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente
gli eventi che si verificano in Assemblea, oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 
Art. 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'assemblea.
Ogni Socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da terzi, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia; la delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza o videoconferenza.
Nei casi consentiti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.
Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
 
Art. 12 - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale della società; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Occorre comunque il voto favorevole della maggioranza del capitale per le delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato e il trasferimento della sede sociale all'estero.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.
 
Art. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri fissato dalla Assemblea in sede di nomina tra un minimo di due ed un massimo di sei, anche non soci. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea.
 
Art. 14 - POTERI DI AMMINISTRAZIONE
All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni o limitazioni di sorta per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; esclusi solo quei poteri che la legge riserva tassativamente all'Assemblea dei soci.
Il Consiglio potrà essere convocato mediante lettera raccomandata inviata tre giorni prima della riunione; il Consiglio potrà essere convocato, sempre con un preavviso di tre giorni anche tramite fax o posta elettronica esclusivamente nei confronti di quei membri che abbiano preventivamente comunicato alla società il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo nel caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.
Le adunanze consiliari possono tenersi anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Qualora uno o più amministratori non richiedano espressamente la convocazione della riunione, (ovvero qualora non sia necessario l'intervento del notaio) i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, all'organo di controllo ovvero al revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), fatto pervenire al domicilio comunicato alla Società dai soggetti interessati.
Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.
Gli amministratori hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 2 (due) e non superiore a giorni 15.
La risposta deve contenere una approvazione, un diniego o una astensione espressa.
La mancanza di risposta degli amministratori entro il termine suddetto sarà considerata come mancato esercizio del diritto di voto da parte degli stessi.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiari di essere sufficientemente informato.
Dell'iniziativa deve risultare informato, se nominato, anche l'organo di controllo ovvero il revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate, ed entro 15 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti amministratori che raggiungano il quorum deliberativo previsto da questo articolo.
In entrambi i casi, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute ovvero i consensi ricevuti, redigere un apposito documento, da egli stesso sottoscritto, da trascrivere senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori, dal quale dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il risultato della votazione ed eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto di consultazione, se richiesto dagli amministratori stessi ovvero dall'organo di controllo ovvero dal revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, e comunicare i risultati a tutti gli amministratori e all'organo di controllo ovvero al revisore, qualora quest'ultimo svolga anche la funzione di sindaco monocratico, se nominati, oltre alla data in cui la decisione eventualmente assunta si intende adottata.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà degli amministratori devono essere conservati dal Presidente del consiglio di amministrazione unitamente al documento riepilogativo sopradetto.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un emolumento nella misura fissata dall'Assemblea, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese comunque sostenute a causa delle funzioni.
L'assemblea potrà altresì stabilire una quota annuale di indennità per la cessazione dall'ufficio di membro del Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 15 - AMMINISTRATORI DELEGATI - DIRETTORI - PROCURATORI
Nel rispetto dei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, deliberando a maggioranza assoluta.
Tali poteri potranno essere attribuiti anche al Presidente.
Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio composto da due membri ed uno od entrambi siano stati nominati Consiglieri Delegati, in caso di disaccordo per la revoca da consigliere delegato si avrà decadenza degli amministratori dall'ufficio.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare Direttori, Codirettori, Vice Direttori, Procuratori ed anche delegare loro la firma sociale per singoli atti o categorie di atti con quelle mansioni, retribuzioni, cauzioni, interessenze e restrizioni che riterrà del caso.
 
Art. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
La firma e la rappresentanza legale della Società consortile in qualsiasi sede e grado di giudizio nonché verso terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli amministratori delegati in quanto nominati.
 
Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Quando i soci ne ravvisino l’opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore  (persona fisica o società di revisione).
Quando la nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria per legge (art. 2477 C.C.), i soci nominano alternativamente, a seconda di quanto dagli stessi stabilito in occasione della nomina:
a) un Revisore;
b) un Revisore e un Organo di Controllo;
c) un Organo di Controllo con funzione anche di revisione legale dei conti.
L’Organo di Controllo è costituito, alternativamente – secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina – da un organo monocratico (Sindaco Unico) o da un organo collegiale (Collegio Sindacale).
Nel caso di nomina dell’Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste in tema di società per azioni.
I requisiti, la nomina, la durata, la cessazione, le competenze ed i doveri, la responsabilità e le attività dell’Organo di Controllo o del Revisore sono disciplinati dalla legge.
Le riunioni dell’Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche con l’ausilio di mezzi telematici, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
 
Art. 19 - VANTAGGI DELL'ATTIVITA' CONSORTILE
I vantaggi derivanti dall'attività consortile saranno ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote di partecipazione dei singoli Soci.
 
Art. 20 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili netti che risultassero dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti, stante la finalità consortile della Società consortile, allo sviluppo dell'attività consortile stessa, salvo che eccezionalmente l'Assemblea dei Soci deliberi altrimenti.
  
Art. 21 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Società consortile, l'Assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il fondo residuo che risultasse disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.
 
Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, organo di controllo e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad un arbitro secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 D.Lgs. 17/1/2003 n. 5.
L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.
In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale e deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 6 del presente statuto.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.
 
Art. 23 - RINVIO ALLA LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.
 
Art. 24 - SITO INTERNET DELLA SOCIETA'
In considerazione dell'introduzione nel codice civile, in forza del D.Lgs. 123/2012, della facoltà di utilizzare il sito internet della società per offrire pubblicità, in alternativa al registro imprese, al progetto di fusione e scissione, gli amministratori potranno altresì rilasciare ai soci che ne facciano richiesta una password che renda possibile agli stessi la visione sul sito internet della società di tutti i documenti che per legge dovrebbero essere depositati presso la sede sociale, quali il bilancio di esercizio ovvero la situazione patrimoniale richiesta dagli articoli 2446 e 2482 bis del codice civile.
Il tutto con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la  certezza della data di pubblicazione.